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ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO
Che cos’è l’assegno mantenimento coniuge separato?
L’assegno mantenimento coniuge è una forma di sostentamento economica rivolta al coniuge a seguito di separazione, volta a garantire al coniuge con il reddito più basso un contributo mensile per equiparare una situazione economica disparata con il proprio ex.
L’assegno mantenimento coniuge è una misura che viene in genere deliberata dal giudice in sede di separazione, ma può essere definita e concordata liberamente tra gli ex coniugi.
L’assegno al coniuge consiste in una somma in denaro che può essere suscettibile di variazione nel tempo e può essere versata anche per i figli.
Come si è espressa la legislazione sul tema dell’assegno di mantenimento coniuge?
Il d. lgs 154/2013 ha stabilito alcuni punti fondamentali sul tema dell’assegno di mantenimento del coniuge. Poi la legge di stabilità del 2016 ha istituito anche il “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
La decorrenza del diritto a percepire l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento in favore del coniuge decorre dal momento della proposizione giudiziale.
Cosa succede in pratica se con il tuo coniuge state affrontando una separazione, che potrebbe durare anche diversi anni e nel frattempo non è stato trovato un accordo relativo all’assegno mantenimento coniuge nella situazione economica più debole?
Nel frattempo la misura dell’assegno di mantenimento del coniuge viene stabilita in sede di tribunale alla prima udienza e solo successivamente, alla sentenza definitiva, tale misura potrà essere confermata, modificata o revocata.
La Cassazione quindi stabilisce con chiarezza che l’assegno mantenimento coniuge sarà una misura che dovrà essere garantita dal momento del ricorso alla domanda di separazione.
Questo per non lasciare spazi vuoti ed inadempimenti dovuti ai tempi necessari per fare valere la giurisdizione in tema di separazione.
Questo vorrà dire anche che:
– L’ammontare dell’assegno di mantenimento sarà retroattivo e bisognerà versare gli arretrati.
– Se l’importo stabilito dal giudice sarà maggiore di quello inizialmente stabilito dal Presidente di tribunale, sarà necessario versare le differenze rispetto all’importo iniziale.
– Se l’ammontare sarà inferiore rispetto a quello stabilito inizialmente non sarà dovuto alcun rimborso.
Cosa succede se cambiano nel corso del tempo, le condizioni economiche del coniuge responsabile dell’assegno?
In questi casi sarà necessario procedere ad una revisione dell’assegno ed in tale circostanze la misura sarà applicata nel momento in cui sarà valida la nuova sentenza senza considerare eventuali arretrati.
La cessazione e perdita del diritto all’assegno di mantenimento
Con la sentenza n.19345/2016 viene stabilito che la perdita dell’assegno di mantenimento è permanente e non può essere revocata. Questo vuole dire che il versamento non entra in uno stato di “pausa temporanea” ma viene definitivamente escluso.
In quali casi si assiste alla perdita di diritto a ricevere l’assegno di mantenimento del coniuge?
Occorre innanzitutto sottolineare che il versamento dell’assegno al coniuge viene emesso per ripristinare una situazione economica analoga a quella esistente durante la vita matrimoniale.
Questo vuole dire che il fatto di beneficiare o meno di un assegno di mantenimento non dipende dalla capacità o incapacità del coniuge di svolgere attività lavorativa.
Il diritto di mantenimento del coniuge non è legato all’incapacità lavorativa.
L’assegno, tuttavia, può venir meno quando subentra un’eredità o una proprietà consistente tale da modificare lo stile di vita e la condizione del coniuge così da riportarla alla fase matrimoniale.
In caso di nuova unione (nozze o convivenza) cosa accade?
Il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento al coniuge o ai figli, qualora si unisca in una nuova convivenza o nozze non decade dal dovere di versare l’assegno.
Al contrario se è il coniuge beneficiario dell’assegno ad andare incontro ad un nuovo legame familiare che sia una convivenza o nuove nozze, si andrà incontro alla perdita del diritto all’assegno di mantenimento.
Cosa fare se il coniuge obbligato non versa l’assegno di mantenimento?
Non versare l’assegno di mantenimento al coniuge è un reato e può essere punito con il carcere.
“Il mio ex non versa l’assegno di mantenimento a me dovuto da mesi. Cosa posso fare in concreto?” (Anonimo)
In questi casi è bene non attendere troppo tempo, ma affidarsi a professionisti come gli specialisti delle indagini di Lynx che potranno raccogliere tutte le prove da portare in sede giudiziale per documentare le colpe del coniuge.
Anche nei casi in cui il coniuge con il dovere di versare l’assegno, dichiari una situazione economica deficitaria e non corrispondente alla realtà. O anche nei casi di cambiamento di una nuova situazione economica che determini ad esempio un miglioramento delle capacità economiche del coniuge che però non lo dichiari.
In tutti questi casi può intervenire l’attività di investigazione privata per la raccolta di prove e documentazione da presentare in tribunale per fare valere i nuovi diritti al coniuge cui è dovuto l’assegno.
Quando il mantenimento aumenta in favore dei figli?
Di recente la Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento al figlio non può essere aumentato solo sulla base delle disponibilità economiche del padre senza considerare le effettive esigenze del figlio.
Cosa non è incluso nell’assegno di mantenimento: le spese straordinarie per i figli
Le spese straordinarie non sono coperte dall’assegno di mantenimento che è volto a coprire le spese ordinarie di vita dei figli.
In particolare le spese straordinarie si dividono tra spese che necessitano di accordo preventivo tra i coniugi come ad esempio le spese scolastiche ed altre che invece non necessitano di accordo preventivo come le spese per visite medico sanitarie.
In genere il contributo dei genitori sulle spese straordinarie viene fissato al 50%. Tuttavia qualora la situazione economica tra i genitori preveda un forte divario, vi potrà essere un forte squilibrio in termini di distribuzione economica tra madre e padre.
Approfondimenti
L’Assegno mantenimento coniuge e l’assegno divorzile sono modalità diverse secondo le quali l’ex coniuge versa un contributo economico all’altro: non bisogna confondere il mantenimento con l’assegno di divorzio in quanto le spese previste sono diverse, essendo diversi gli scopi per i quali la legge ne stabilisce il pagamento all’ex coniuge
L’art. 156 comma 1^ del Codice Civile prevede che l’assegno di mantenimento è necessario ai fini del dovere di solidarietà morale e materiale stabilito dalla legge a carico dei coniugi, dal momento che, con la separazione, il vincolo matrimoniale viene solo sospeso (e non sciolto). Infatti, i coniugi possono decidere di riconciliarsi fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, anche se sono giudizialmente separati.
E’ previsto per la rottura definitiva del rapporto coniugale (quindi nel venir meno di tutti gli effetti propri del vincolo matrimoniale) è anch’esso caratterizzato da una finalità assistenziale/solidaristica ma al fine di impedire il deterioramento delle condizioni del coniuge economicamente più debole.
Tuttavia, essendo definitivamente cessato il legame personale dei coniugi (a differenza di quanto accade nella separazione dove l’allontanamento è ancora temporaneo), la legge richiede requisiti più rigidi per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Non basta, infatti, che il coniuge che beneficia dell’assegno sia privo dei mezzi economici idonei ad assicuragli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quella precedente ma, invece, è necessario che egli non sia nelle condizioni di poterseli procurare.