Frode assicurativa art. 642 codice penale

Art. 642 cp: comprenderlo e applicarlo

Cosa dice l’art 642 codice penale

“Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

La frode assicurativa è un reato che ha come obiettivo l’ottenimento di un indennizzo non dovuto o maggiore rispetto a quello che spetterebbe di diritto al danneggiato. Viene classificato come reato proprio, e in quanto tale può essere commesso soltanto dall’assicurato. L’art. 642 cp serve a tutelare non solo l’integrità patrimoniale delle compagnie assicurative, ma anche la buona fede contrattuale.

Come appare chiaro, la norma distingue quattro diverse tipologie di frode assicurativa, che talvolta possono concorrere fra loro:

  1. danneggiamento dei beni assicurati,
  2. mutilazione fraudolenta della propria persona,
  3. falsificazione e/o alterazione del contratto di assicurazione
  4. falsificazione e/o alterazione della documentazione che riguarda il sinistro.

Quando parliamo di sinistro non deve essere inteso unicamente l’incidente stradale, ma ogni tipo di evento pregiudizievole subito dall’assicurato che renda valido il diritto al risarcimento. Esaminiamo ora nel particolare le varie tipologie di frode assicurativa sopracitate.

Il fraudolento danneggiamento di beni assicurati è un reato che punisce chi distrugge, disperde, deteriora od occulta cose assicurate di sua proprietà, oppure chi falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

La mutilazione fraudolenta della propria persona, invece, è un reato che punisce colui che cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava intenzionalmente le lesioni prodotte da un reale infortunio, ma anche chi dichiara un sinistro mai avvenuto o altera le prove e la documentazione relativa al sinistro.

Col termine “infortunio” si intende la conseguenza di una causa violenta esterna che porti a delle lesioni, mentre col termine “lesione personale” si fa riferimento a qualsiasi tipologia di lesione che intacchi lo stato psicosomatico dell’individuo.

Ciò che questi due tipi di frode assicurativa hanno in comune è l’elemento soggettivo del reato, che richiede la sussistenza del dolo specifico; un dolo è specifico quando la norma incriminatrice esige che il soggetto agisca con l’intento di conseguire uno scopo ulteriore, nella fattispecie l’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione.

È importante anche sottolineare che, nonostante il reato di frode assicurativa possa essere commesso soltanto dall’assicurato, la falsificazione e l’alterazione di polizze o elementi che costituiscono una prova possono essere effettuate anche da un soggetto che non sia l’assicurato, come un medico che certifica delle lesioni false o un meccanico che certifica danni diversi o superiori a quelli riportati dal veicolo.

Benché spesso l’assicurato agisca di comune accordo con questi soggetti, talvolta può capitare che le falsificazioni e/o alterazioni avvengano a sua insaputa.

Inoltre, il terzo comma dell’art. 642 del codice penale prevede un’efficacia extra-territoriale della norma, nel caso in cui il reato venga commesso dal soggetto all’estero ma ai danni di una compagnia assicurativa che esercita la propria attività all’interno del territorio dello Stato italiano.

Un’aggravante del reato di frode ai danni delle assicurazioni è l’effettiva realizzazione dell’intento del soggetto di conseguire l’indennizzo o un qualsiasi altro tipo di vantaggio derivante da un contratto assicurativo da lui stipulato con la compagnia di assicurazioni.

Conseguenze del reato previsto dall’art. 642 c.p.

Il delitto di truffa alle assicurazioni è procedibile a querela di parte. Questo significa che, per fare in modo che il soggetto sia imputato per il reato, è obbligatoria la querela da parte della persona offesa, nel caso specifico la compagnia di assicurazioni.

La querela deve essere presentata dalla compagnia di assicurazioni che gestisce il sinistro o dalla compagnia di assicurazioni debitrice entro e non oltre tre mesi dalla notizia del reato, ai sensi dell’art. 124 del codice penale.

Come indicato dalla norma, la pena per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona consiste nella reclusione da uno a cinque anni, che possono aumentare se il colpevole consegue l’ingiusto arricchimento.

Occorre specificare che l’aumento di pena legato a questa circostanza aggravante non è predeterminato dalla legge; se applicato, l’aumento di pena consiste in un terzo della pena che è stata inflitta per il reato commesso.

Truffe assicurative - l'articolo 642 codice penale
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